STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE EX ALUNNI ED EX INSEGNANTI DEL LICEO CLASSICO “GIACOMO LEOPARDI” DI RECANATI

Art. 1 Denominazione e titoli di accesso
E’ costituita la “ASSOCIAZIONE EX ALUNNI ED EX INSEGNANTI DEL LICEO CLASSICO “GIACOMO LEOPARDI” DI RECANATI”, in sigla “AMICI DEL LICEO CLASSICO DI RECANATI”, di seguito denominata “Associazione”. L’associazione ha sede in Recanati, palazzo Venieri, via Cavour 53.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
Hanno titolo a far parte dell’associazione gli ex alunni che abbiano, anche soltanto per parte del ciclo scolastico, frequentato il liceo, gli ex docenti e quanti, pur non rientrando nei gruppi precedenti, condividano gli scopi dell’Associazione.

Art. 2 Scopi
L’associazione, aconfessionale e apolitica, non ha alcun fine di lucro e, operando nello spirito della Costituzione e ai sensi della Legge 383/2000 e della Legge Regionale 9/2004, si propone i seguenti scopi:
a) concorrere alla riqualificazione e rivalutazione della scuola pubblica promuovendo attività culturali aperte a tutta la cittadinanza;
b) fornire orientamenti agli studenti dell’istituto al fine del loro inserimento nel mondo universitario e del lavoro;
c) sostenere, con borse di studio, gli alunni del liceo classico particolarmente meritevoli;
d) contribuire al recupero e all’incremento del patrimonio tecnico, scientifico e storico dell’istituto;
e) rinsaldare i rapporti di amicizia tra gli ex alunni dell’istituto e, attraverso la comune matrice educativa, creare nuove occasioni di incontro;
f) favorire, in collaborazione con i docenti e gli studenti dell’istituto, iniziative culturali di particolare rilevanza

Art. 3 Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 Soci e loro ammissione
Gli associati si distinguono in:
a) soci fondatori
b) soci ordinari
c) soci onorari
Sono soci fondatori coloro che hanno promosso l’Associazione, sottoscrivendone l’atto costitutivo.
Sono soci ordinari coloro che vengono ammessi dietro loro richiesta scritta con decisione del Consiglio Direttivo presa a maggioranza pari a tre quarti dei membri.
L’assemblea può nominare soci onorari tra quanti abbiano dato lustro alla scuola, affermandosi nella propria professione o contribuendo in maniera significativa alla promozione e allo sviluppo del Liceo Classico. I soci onorari non sono soggetti alla quota di iscrizione e non hanno diritto di voto in Assemblea.
La qualifica di socio può venir meno:
a) per dimissioni da comunicarsi al consiglio direttivo;
b) per comportamenti contrari ai principi ispiratori dello statuto su decisione del Consiglio Direttivo;
c) in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi e su decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 5 Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno diritto a:
a) partecipare a tutte le attività sociali;
b) l’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;
c) proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
d) discutere e approvare i rendiconti economici;
e) recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

I soci verseranno una quota associativa minima annuale, che può essere modificata ad ogni riunione dell’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti a:
a) osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
b) contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi;
c) versare regolarmente la quota associativa annuale;
d) astenersi da qualsiasi comportamento in contrasto con gli scopi dell’Associazione.

Art. 6 Patrimonio sociale e mezzi finanziari
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dalle quote annuali di iscrizione;
b) da eventuali elargizioni, donazioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati;
c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall’Associazione

Art. 7 Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente

Art. 8 Assemblea dei soci
L’Assemblea è composta da tutti i soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
L’assemblea è ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea, con indicazione dell’ordine del giorno, la data e il luogo, deve essere pubblicato, almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, ai fini della validità, sul sito internet dell’associazione e personalmente a ciascun socio all’indirizzo e-mail, se indicato all’atto dell’iscrizione,
Sono di competenza dell’Assemblea Ordinaria:
a) l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
b) l’approvazione del conto consuntivo;
c) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo
L’assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei soci. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) di tutti i soci regolarmente iscritti.
Sono di competenza dell’Assemblea Straordinaria:
a) le modifiche dello Statuto;
b) lo scioglimento dell’Associazione
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal consigliere più anziano di età. Il Presidente nomina tra i soci un segretario il quale avrà il compito di redigere un verbale nell’apposito libro dei verbali delle assemblee.

Art. 9 Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo rinnovabile ogni cinque anni.
Il Consiglio Direttivo è costituito da 5 (cinque) consiglieri ed è eletto in sede di Assemblea ordinaria da tutti i soci che, al momento della votazione, siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni elettore può esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze.
In caso del venir meno di un consigliere, subentra, fino allo scadere del quinquennio, colui che gli succede immediatamente nella graduatoria. Possono essere surrogati al massimo tre consiglieri. L’assenza non giustificata per iscritto a tre riunioni comporta l’automatica decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 10 Convocazione e compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno, nonché ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri. La convocazione avviene con avviso da inviare almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione per posta al domicilio dei componenti o via posta elettronica o al recapito fax indicato al momento dell’iscrizione.
Per ogni seduta il Presidente nomina tra i componenti del Consiglio un segretario il quale avrà il compito di redigere un verbale nell’apposito libro dei verbali.
Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno tre consiglieri. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Presidente, un vice Presidente e un Tesoriere. Il vice Presidente coadiuva il Presidente nella sua funzione e lo sostituisce ogniqualvolta ne sia delegato o in caso di assenza o impedimento del Presidente.
Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il Consiglio direttivo ritenga di volergli delegare.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) gestire l’Associazione;
b) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo e il piano di attività dell’Associazione e sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea ordinaria;
c) determinare le quote associative per portarle all’approvazione dell’Assemblea;
d) deliberare, in caso di necessità, modifiche al bilancio preventivo in corso di esercizio;
e) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione

Art. 11 Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale ed in giudizio dell’Associazione ed ha la firma sociale; convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo; sovrintende a tutti i servizi dell’Associazione ed assume tutti i provvedimenti relativi al suo funzionamento; assegna incarichi e compiti operativi, sentito il Consiglio Direttivo; amministra il patrimonio dell’Associazione, coadiuvato dal Tesoriere e dal Vice Presidente.
La carica viene rinnovata ogni cinque anni contestualmente al rinnovo del consiglio direttivo. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente fino alla scadenza del mandato.

Art. 12 Esercizio sociale e rendicontazione
L’esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è redatto dal Tesoriere e sottoposto dal Presidente all’approvazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve presentare, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, all’Assemblea dei Soci per l’approvazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione; l’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività previste dal presente statuto.

Art. 13 Modifiche dello Statuto
Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci. Il testo delle modifiche deve essere allegato alla convocazione dell’Assemblea straordinaria, ove per la loro approvazione è richiesta una maggioranza pari ad almeno tre quarti dei presenti.
Art. 14 Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con le modalità previste per le modifiche statutarie.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto alla Amministrazione del “Liceo Classico Statale “G. Leopardi”, con fini di utilità sociale e vincolo di destinazione ad attività e iniziative culturali con specifico e puntuale riferimento a quanto indicato all’art. 2, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice civile e alle leggi vigenti, in particolare alla Legge Regione Marche 28 aprile 2004 n. 9 e alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383.